Clausola clamis made o “a richiesta fatta”

La clausola #clamismade, (o “a richiesta fatta”), non è vessatoria, ma può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 26 gennaio – 6 maggio 2016 n. 9140, ha espresso questo principio di diritto:

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata. (Rigetta, App. Roma, 24/01/2012).

FONTI
CED Cassazione, 2016

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