Ruba “un tozzo di pane”… Esclusa la responsabilità penale se sussiste lo stato di necessità ex art. 54 c.p.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 18248 del 7 gen. – 2 mag. 2016.

Sussiste la scriminante di cui all’art. 54 Cod. Pen. (stato di necessità) nel caso in cui un soggetto disoccupato e senza fissa dimora rubi del cibo (per un valore di circa € 4,00) al fine di sfamarsi.

In particolare si legge in motivazione: “La condizione dell’imputato e le circostanze in cui è avvenuto l’impossessamento della merce dimostrano che egli si impossessò di quel poco cibo per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi, agendo quindi in stato di necessità.”

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