Entra oggi in vigore la legge n. 172/2017, con la quale si modifica l’art. 162 ter del Codice Penale, escludendo espressamente dal novero dei reati estinguibili il delitto di cui all’art. 612 bis, c.p., (atti persecutori – stalking).
L’art. 162 ter, c.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento con la “Riforma Orlando“, (legge 103/2017), entrata in vigore nell’agosto del 2017, prevedendo una nuova causa di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie effettuate dal reo prima dell’apertura del dibattimento. Invero, l’art. 162 ter, c.p., prevedeva e prevede l’estinzione di tutti i reati perseguibili a querela della persona offesa e soggetti a remissione. A tal fine è necessario però che l’imputato abbia riparato interamente al danno cagionato o tramite restituzioni dell’oggetto del reato, ovvero tramite il risarcimento del danno, in modo da eliminare le conseguenze dannose o pericolose della propria condotta. In questa ipotesi il Giudice, prima di dichiarare estinto il reato, deve sentire le parti e valutare la congruità della condotta riparatoria rispetto al fatto per il quale si procede. Il reato può essere estinto anche se l’offerta di risarcimento formale del danno non è accettata dalla persona offesa.
L’intento della citata riforma Orlando è quello di limitare il numero di procedimenti pendenti davanti all’Autorità Giudiziaria, invogliando le parti ad una rapida conclusione della vicenda, nel caso in cui si proceda per reati cosiddetti “minori”. Tuttavia, il Legislatore è caduto in uno scivolone normativo. Infatti, nella sua prima stesura, l’art. 162 ter è stato applicabile anche ad alcune ipotesi non aggravate di stalking, (art. 612 bis, c.p.), generando così aspre critiche da parte dell’opinione pubblica e dei giuristi, culminate con il caso di Torino del 2 ottobre 2017, allorquando il Giudice, in un procedimento penale avente ad oggetto delle condotte persecutorie, ha statuito il “non doversi procedere, ex art. 531 c.p.p., per essersi il reato estinto per condotte riparatorie“, annullando, pertanto, anche la misura cautelare dell’obbligo di avvicinamento che era stata imposta all’imputato a tutela della persona offesa.
Tale vicenda ha indotto il Legislatore a modificare immediatamente l’articolo in esame, aggiungendo adesso la dicitura: “non si applicano nei casi di cui all’articolo 612 bis”. Si attendo ora gli sviluppi processuali dei procedimenti già pendenti.
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