Il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 5, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116, co. 15, C.d.S.: la rilevanza penale dell’illecito permane esclusivamente nell’ipotesi di recidiva nel biennio.
Sul concetto di recidiva, tuttavia, la giurisprudenza di merito non sembra avere un’opinione unanime nonostante già la Corte di Cassazione si sia pronunciata sul punto con diverse sentenze (si veda C. Cass., sez. 4 pen., n. 268247 del 21/9/2016 e C. Cass., sez. IV pen., n. 27504 del 26/4/2017).
Anche il Tribunale per i Minorenni di Catania aderisce all’interpretazione secondo cui la “recidiva” di cui all’art. 116, co. 15, C.d.S., debba essere considerata integrata dalla mera reiterazione della condotta vietata a prescindere da qualsivoglia valutazione circa il disvalore penale della condotta stessa.
In tal senso, con sentenza del 10/4/2018, il Tribunale per i Minorenni di Catania aveva condannato un minore “beccato” per la seconda volta alla guida di un motociclo sprovvisto della relativa patente di guida. Nello specifico il Tribunale ha ritenuto valida ai fini della configurazione della recidivia costituitiva del reato di guida senza patente ex art. 116, co. 15, C.d.S., una precedente sentenza penale con la quale era stato procnunciato il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Invero, secondo il Tribunale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto deve essere considerata in ogni caso una sentenza di accertamento positivo dell’illecito, – a prescindere dal fatto che lo stesso non assurga al grado di offensività necessario per una pronuncia di condanna-, sicchè idonea a costituire quel precedente necessario per la configurazione della recidiva nel biennio così come previsto dall’art. 116, co. 15, C.d.S..
Chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione a seguito di appello della difesa, la Corte di Appello di Catania, sez. Minori, riforma totalmente la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania assolvendo l’imputato “perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
Secondo l’assunto difensivo, totalmente accolto dalla Corte di Appello, all’imputato non poteva essere contestato l’avere commesso in data antecedente (e segnatamente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), altro fatto della stessa specie poichè, per lo stesso era intervenuta sentenza di irrilevanza penale del fatto passata in giudicato.
Sul concetto di recidiva nel biennio, la Corte di Appello di Catania, sez. Minori, richiama la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 48779 del 21/9/2016, aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 5, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116 C.d.S., comma 15, (tuttora penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di acertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto“. Si è così chiarito che la previsione di cui all’art. 5, D. Lgs. 285/92 secondo cui “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente dereto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato“, non ha portata meramente interpretativa tale da estendersi anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ma ha una funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, in cosiderazione del dato testuale laddove la disposizione menziona l’illecito “depenalizzato”, ovvero quello che può essere commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Di conseguenza, mentre per i fatti commessi all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 8 del 2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, altrettanto non può affermarsi in relazione ai fatti antecedenti all’intervento legislativo, per i quali la recidiva deve intedersi in senso penalistico, presupponendo l’avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, (C. Cass., sez. IV pen., sent. n. 27504 del 26/4/2017).
Sulla scorta di tali premesse la Corte di Appello di Catania, sez. Minori, ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania affermando che: “deve escludersi la possibilità di ritenere configurabile la recidiva atteso che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27 – implicando l’accertamento positivo delle circostanze ipotizzate dal legislatore in virtù delle quali con la pronuncia demandata al giudice, il fatto stesso diviene giuridicamente irrilevante sotto il profilo penale, ed il minore viene prosciolto per tale causa – costituisce, dal punto di vista sostanziale, una decisione di proscioglimento nel merito, sia pure al di fuori delle fattispecie assolutorie tipizzate dal codice di rito. Essa, presupponendo che il fatto non abbia i contenuti di disvalore tipizzati nella norma incriminatrice, lungi dall’implicare un giudizio di colpevolezza, equivale ad un giudizio assolutorio assimilabile a quello secondo cui il fatto non è previsto dalla legge come reato” (C. Cass., sez. IV pen. , 12721 del 4/10/1999).
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