Con la Legge del 26 aprile 2019 n. 36 il Legislatore ha introdotto diverse modifiche al Codice Penale ed ad altre disposizioni in materia di legittima difesa.
Il primo articolo ad essere interessato è l’art. 52 del Codice Penale, precisando che sussiste “sempre” il rapporto di proporzione tra difesa ed offesa quando l’aggressione avviene nel domicilio dell’aggredito, (comma 2 dell’art. 52, c.p.). Aggiunto poi il quarto comma che prevede sempre la legittimità della difesa quando l’intrusione nel proprio domicilio avviene mediante violenza o minaccia, mediante l’uso di armi od altri mezzi di coazione fisica.
Modificato anche l’art. 55 del Codice Penale, (sempre in materia di scriminanti), con l’aggiunta del secondo comma, con il quale si esclude la punibilità di chi, trovandosi nelle condizioni di minorata difesa o di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per salvare la propria od altrui incolumità.
Introdotte anche delle limitazioni alla sospensione condizionale della pena, subordinandola al risarcimento del danno alla persona offesa nel caso di reati previsti e puniti dall’art. 624 bis c.p., (si veda l’art. 165 del Codice Penale così come novellato).
Innalzati, poi, i limiti edittali delle pene per alcuni reati, relativi ai delitti contro la persona, si vedano gli articoli 614, 624 bis e 628 del Codice Penale.
Ritoccato, inoltre, anche l’art. 2044 del Codice Civile escludendo ogni responsabilità civilistica di chi ha agito sussistendo la causa di non punibilità nel caso di difesa domiciliare di cui all’art. 52, commi 2 e 3, c.p., e riconoscendo soltanto una indennità al danneggiato nel caso di eccesso colposo ex art. 55, comma 2, c.p..
Modifiche introdotte anche al T.U. riguardante le spese di giustizia, estendendo le norme sul gratuito patrocinio a spese dello Stato nei confronti dell’indagato/imputato a cui è riconosciuta la scriminante di cui all’art. 52 c.p., nel caso di legittima difesa domiciliare. (si vada art. 115 bis,D.P.R. 115/2002).
Mutato, infine, anche l’art. 132 bis delle Disposizione di Attuazione al Codice di Procedura Penale, dedicato alla formazione dei ruoli di udienza, dando priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.), ove sia presente una delle circostanze previste dall’art. 52, commi 2 e 3, del Codice Penale.
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