Nuova pronuncia a Sezioni Unite sull’articolo 131 bis del Codice Penale

Interviene la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite per dirimere definitivamente il contrasto interpretativo nato sulla iscrizione nel casellario giudiziario dell’indagato del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, (norma di riferimento è l’art. 131 bis del Codice Penale).

In particolare, con ordinanza n. 9836 del 2019 è stata rimessa alle Sezioni Unite con il seguente quesito di diritto: «se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 131-bis cod. pen. sia soggetto all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313». All’udienza del 30 maggio 2019 la Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha fornito la seguente soluzione: «il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione». Interpretazione che appare coerente con la ratio ispiratrice dell’art. 131 bis del Codice Penale.

Si resta in attesa di leggere le motivazioni della sentenza.

Per un approfondimento sulla questione contattaci.

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