Non occorre essere degli spietati criminali per incappare nella giustizia italiana. Invero, molte condotte che riteniamo essere del tutto legali, al massimo poco etiche, hanno invece dei risvolti anche in ambito penalistico. Tra queste, ad esempio, la creazione dei profili falsi, “fake”, su un social network (Facebook, Instagram e Twitter, per citare i più noti).
Tralasciando le motivazioni che stanno alla base della creazione di un falso profilo e l’utilizzo che poi viene fatto dello stesso, (il quale potrebbe integrare altre condotte illecite più gravi), è bene evidenziare che il solo mentire sulla propria persona sostituendosi ad altre è punito dalla legge con la reclusione fino ad un anno. In particolare, l’art. 494 del Codice Penale punisce: “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici“.
La giurisprudenza di legittimità ha pacificamente ammesso la consumazione del reato in commento anche tramite il web, riconoscendo la responsabilità penale di chi si è attribuito false generalità (anche con nomi di fantasia), oppure ha mentito sul proprio stato (coniugato/a o meno), sulla età o su una qualità (chi si spaccia per medico, non avendo il titolo), inducendo in errore gli altri utenti.
Anche l’utilizzo abusivo di una foto altrui come propria foto profilo integra il reato di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494, Codice Penale, anche se si utilizza il vero nome.
Una “leggerezza” o “peccato veniale” che potrebbe costare molto caro…
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