CORONAVIRUS (COVID-19), L’ITALIA SI FERMA. SANZIONI PENALI PER CHI NON RISPETTA LE DIRETTIVE DEL GOVERNO

Oggi, 10 marzo 2020, entrano in vigore su tutto il territorio Italiano le direttive imposte dal Governo per il contenimento dell’epidemia causata dal corona-virus (COVID-19), già emanate in precedenza soltanto per la cosiddetta “zona rossa“.

Rimandando ad  altri siti d’informazione che hanno esaminato le norme comportamentali da mettere in atto al fine di evitare la diffusione del contagio, la presente trattazione vuole soffermarsi sugli aspetti penalistici della vicenda, spesso sottovalutati soprattutto da coloro che ancora affrontano il problema del corona-virus con leggerezza.

In primis come evidenziato dallo stesso Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, la mancata osservanza delle norme comportamentali ivi contenute potrebbe costituire l’illecito di cui all’art. 650 del Codice Penale, il quale sanziona chiunque disattenda un provvedimento proveniente dall’Autorità, (nel senso più generico del termine), in materia di giustizia, sicurezza, ordine pubblico od igiene. Il reato in commento, natura contravvenzionale, prevede come pena l’arresto fino a tre mesi o, in alternativa, l’ammenda fino ad € 206,00, oltre all’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario del soggetto. E’ bene evidenziare che detta norma ha carattere sussidiario, ovvero salvo che il fatto non costituisce un reato più grave“. Invero, come ribadito anche nel Decreto citato, le sanzioni penali possono essere molto più severe nel  caso in cui un cittadino, disobbedendo alle direttive di Governo, causi un aumento dell’epidemia già in corso, con pene fino 12 anni di reclusione (art. 452 del Codice Penale).

Pertanto, occorre distinguere tra: soggetti sani e non sottoposti a quarantena, soggetti a rischio e sottoposti a quarantena, i soggetti già affetti da patologia derivante dal COVID-19 e sottoposti a quarantena.

Per quanto riguarda i primi, i soggetti sani dunque, è consentito loro spostarsi dalla propria abitazione per comprovate esigenze di lavoro, sanitarie e/o familiari, compilando il modulo di autocertificazione-2, fornito dal Governo da esibire alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Anche in questo caso, occorre evidenziare che eventuali dichiarazioni mendaci sono penalmente punite ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 495 del Codice Penale con pene fino a 6 anni di reclusione.

Per i soggetti sottoposti a quarantena, ma non ancora risultati positivi al virus, è fatto espresso divieto di muoversi dalla propria abitazione per qualsiasi motivo. Parimenti gli stessi devono mantenere il contatto con il proprio medico di famiglia e con i presidi sanitari di zona. Evidentemente, la mancata osservazione delle prescrizioni di cui sopra, comporta l’illecito penale di cui all’art. 650 del Codice Penale.

Ben più grave è la situazione dei soggetti trovati positivi al test del corona-virus che disattendono le prescrizioni loro imposte per evitare la diffusione del contagio, rischiando pene molto severe, come già è successo a Sciacca, (AG).

Per un approfondimento sulla questione contattaci.

***AGGIORNAMENTO***: a parziale modifica di quanto sopra scritto a seguito delle novità introdotte con DPCM del 25 marzo 2020 alcune fattispecie sono state depenalizzate, leggi qui il nostro approfondimento.

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