Il periodo emergenziale che stiamo attraversando in questi mesi a causa della pandemia da COVID-19 ha procurato e procurerà nel prossimo futuro fenomeni di sciacallaggio e speculazione economica da parte di operatori economici senza scrupoli.
La crescita esponenziale della richiesta di mascherine protettive e gel igienizzanti ha spinto molti commercianti a rifornirsi presso canali non istituzionali, applicando una maggiorazione del prezzo di vendita al dettaglio spesso del tutto ingiustificata, in danno del consumatore. È bene evidenziare che dette condotte, oltre ad essere moralmente deprecabili, costituiscono un illecito penale che potrebbe essere pagato a caro prezzo dal rivenditore.
In particolare, in questo articolo parleremo della frode nell’esercizio del commercio (art. 515 Cod. Penale) e delle manovre speculative su merci (art. 501 bis Cod. Penale). Entrambe le norme sono contenute all’interno del Titolo Ottavo del Codice intitolato: “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio“. Fattispecie criminose che hanno alcuni tratti in comune, come l’interesse tutelato dalla norma: il consumatore finale, più in generale l’andamento dei mercati e la libera concorrenza. Entrambe le condotte sono caratterizzate dal dolo generico, (consapevolezza di mettere in vendita un prodotto non conforme alla descrizione nel primo caso, rincaro ingiustificato dei prezzi nel secondo) e sono considerati reati di pericolo, cioè è sufficiente creare le condizioni per integrare le fattispecie, non essendo necessaria la conclusione della vendita del prodotto alterato o ad un prezzo maggiorato.
Andando nel dettaglio, l’art. 515 c.p. punisce il commerciante che propone in vendita una cosa mobile per un’altra ovvero diversa per origine, provenienza, qualità, quantità, da quella dichiarata o pattuita. Caso emblematico è la vendita di prodotti sanitari (mascherine e soluzioni alcoliche) privi delle relative certificazioni e potenzialmente pericolosi per la salute. In questo caso, salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, (ad esempio il reato di truffa ex art. 640 Cod. Penale), il commerciante rischia una condanna fino a due anni di reclusione, od in alternativa una multa fino alla somma di € 2.065,00, oltre la pubblicazione della sentenza di condanna, il sequestro e la successiva confisca dei prodotti alterati.
L’art. 501 bis c.p., invece, tende a limitare l’aumento ingiustificato del prezzo delle materie prime, dei generi alimentari di largo consumo e dei prodotti di prima necessità. Orbene, appare evidente che l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale per contrastare la diffusione del coronavirus, collochi questi prodotti tra i beni di prima necessità. Da sottoporre, quindi, ad una maggiore tutela al fine di evitare ogni manovra speculativa sugli stessi. Pertanto, sarà sanzionabile penalmente il commerciante che mette in vendita ad un prezzo sproporzionato, (ad esempio tre/quattro volte il prezzo di mercato), le mascherine filtranti od altri prodotti oggi di difficile approvvigionamento. Il delitto in commento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 516,00 fino ad € 25.822,00, oltre al sequestro della merce (che potrà essere venduta coattivamente a prezzo calmierato), interdizione dall’esercizio dell’attività d’impresa e pubblicazione della sentenza.
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