4 MAGGIO 2020: FINE DEL LOCK-DOWN? FACCIAMO CHIAREZZA

Con massima puntualità, quasi fosse ormai un appuntamento fisso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa l’avvio della cosiddetta fase 2 a partire da oggi, 4 maggio 2020. Altrettanto puntuali sono stati i dubbi ed i successivi chiarimenti riguardo le nuove disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, (che troverai in formato integrale alla fine di questo articolo, insieme al nuovo modello di autocertificazione). Cosa si può fare? Cosa non? Chi sono i congiunti? Quali aziende possono riaprire?

Orbene, cercheremo nelle prossime righe di chiarire i dubbi più comuni che sono emersi dopo la pubblicazione del nuovo Decreto.

1) Possibilità di muoversi all’interno del territorio nazionale solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute. Occorre però fare alcune precisazioni: gli spostamenti verso le altre Regioni saranno possibili soltanto per motivi di lavoro, di salute o di assoluta urgenza (escluso, quindi, lo stato di necessità). Possibile, quindi, per gli studenti fuori sede rientrare presso la propria residenza, senza però poter ritornare, almeno in questa fase, nella città dove studiano. Resta, invece, escluso categoricamente ogni spostamento per i soggetti sottoposti alla quarantena, come anche per i soggetti che  presentano sintomatologie alle vie respiratore e febbre (> 37.5°C). Rientra tra le comprovate esigenze di necessità anche la visita ai propri congiunti, da intendersi (come da nota del Capo di Gabinetto del 2 maggio 2020): coniugi, uniti civilmente o di fatto, parenti ed affini fino al sesto grado, nonché relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti“, (Cass. Civ., sez. IV, sent. n. 46351 del 10 novembre 2014). Appare evidente che questa disposizione darà luogo a non pochi problemi interpretativi. Possibilità di far visita ai parenti che si trovano presso le RSA, case di cura, residenze per anziani o similari, di concerto con la direzione sanitaria del luogo ove risiedono.

2) Consentiti gli spostamenti per l’attività motoria (ad es. passeggiare) e sportiva (ad es. corsa), senza il vincolo di prossimità, anche presso un Comune diverso da quello di residenza. Ove non si voglia indossare la mascherina, sarà necessario mantenere la distanza interpersonale di 1 metro per quanto riguarda l’attività motoria e di due metri per l’attività sportiva. Ancora sospese le competizioni sportive, tuttavia sarà possibile per gli atleti professionisti e non riprendere gli allenamenti a porte chiuse, garantendo il distanziamento sociale. Rimangono chiuse palestre, centri estetici e centri benessere.

3) Restano chiuse scuole, università e musei, sospese celebrazioni civili e religiose ad eccezione delle cerimonie funebri alle quali potranno partecipare i congiunti fino ad un massimo di 15 persone.

4) Attività industriali e commerciali: riaprono da oggi tutte le attività inserite nell’allegato 3 del Decreto, con obbligo di rispettare a far rispettare le misure di sicurezza per contenere il contagio. Aprono, dunque, bar e ristoranti, sole per consegne a domicilio o per asporto.

5) Obbligo di mascherina per accedere in luoghi chiusi aperti al pubblico. Detto obbligo non vale per i minori di anni sei e per soggetti affetti da disabilità alle vie respiratorie.

6) Per il trasporto di linea sarà necessario osservare le linee guida contenute negli allegati 8 e 9 del Decreto.

Dette disposizioni avranno efficacia fino al 17 maggio 2020. Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto dovrà far fede il precedente D.P.C.M. del 17 aprile 2020, inoltre è facoltà delle Regioni applicare disposizioni specifiche per quanto riguarda gli ingressi sul territorio nazionale e gli spostamenti interni.

Per ulteriori chiarimenti consulta la sezione FAQ del sito del Governo

Allegati: DPCM_20200426; nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020

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