Assemblee condominiali in videoconferenza, è possibile?

Com’è noto, l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha bloccato, tra le varie, anche l’attività dei Condomini. Infatti, tra le disposizioni emanate per contenere il contagio v’è stato anche il divieto di riunione, incluse le assemblee condominiali, (organo sovrano di ogni Condominio).

A partire dal 16 maggio 2020, (data di pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n. 33/2020 che ha dato il via alla cosiddetta fase due), è venuto meno il divieto di riunione purché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Regola, quest’ultima, da dover mantenere almeno fino alla conclusione del periodo emergenziale, (31 luglio 2020). Appare evidente che non sono poche le difficoltà a cui va incontro l’amministratore che ha necessità di convocare l’assemblea condominiale. Difficoltà oggettivamente insuperabili nel caso di Condomini di notevoli dimensioni (20 o più partecipanti).

Come risolvere allora il problema?

Si è pensato inizialmente ad applicare per analogia le norme introdotte per lo svolgimento delle riunioni delle società, da tenere esclusivamente in videoconferenza a norma dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020. Detta interpretazioni estensiva della norma tende a garantire il diritto alla partecipazione alla vita condominiale, in ossequio al principio della collegialità delle assemblee ed al fine di tutelare anche le minoranza. Tuttavia non sono poche perplessità riguardo questa interpretazione estensiva. In primis, perché la facoltà in capo alle società di avvalersi dell’ausilio dello strumento informatico era già prevista dall’art. 2370 del Codice Civile, (comma 4: Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica). In secundis, perché tra i vari provvedimenti emergenziali, nessuna disposizione ha riguardato le assemblee condominiali che sono rimaste, sostanzialmente, escluse. In più, lo stesso diritto a partecipare alle assemblee potrebbe essere compromesso ove si prevedesse la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza, escludendo tutti quei condomini sprovvisti di un supporto informatico adeguato. Pertanto, dovrà sempre garantire al singolo condomino la possibilità di presenziare alla riunione.

È, quindi, da ritenere necessario ai fini della validità della convocazione l’individuazione di un luogo fisico e non virtuale, stante il silenzio normativo in tal senso, prevedendo come extrema ratio la possibilità di intervenire da remoto. Spetta, dunque, agli amministratori condominiali individuare un luogo idoneo e che garantisca il mantenimento della distanza interpersonale, in attesa di un intervento legislativo.

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