Strisce blu: l’Amministrazione deve motivare l’assenza di stalli gratuiti

Con Ordinanza n. 15678/2020 del 26 febbraio 2020, (depositata il 23 luglio 2020), la Corte di Cassazione, Sesta Sez. Civile, ha riconosciuto le ragioni di un automobilista multato perché aveva lasciato la propria auto in sosta negli stalli a pagamento, senza esibire la relativa ricevuta di pagamento. Una vicenda assai comune che ha coinvolto in questo caso un caparbio cittadino, il quale riteneva (a buon diritto) ingiusta la contravvenzione comminatagli.

In accoglimento delle ragioni del ricorrente, la Corte ha considerato illegittima condotta del Comune (parte in causa) con la quale aveva istituito un’area di sosta a pagamento, eliminando quasi del tutto gli stalli gratuiti, (di norma presenti in misura paritetica a quelli a pagamento), senza motivare adeguatamente tale azione. Invero, secondo la Corte di Cassazione, l’Ente non aveva dato prova della regolarità del proprio operato, censurabile, dunque, secondo il seguente principio di diritto: “in relazione agli obblighi di cui all’art. 157, 6° co., c.d.s.*, è onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s.**  in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, 8° co., seconda parte, c.d.s.”.

Per quanto sopra riportato, la Corte accoglieva il ricorso presentato dall’automobilista, cassando il provvedimento impugnato che, invece, confermava la regolarità della contravvenzione. Rinviava, infine, al Tribunale di Roma per la liquidazione delle spese.

Scarica qui l’ordinanza in commento: allegato_3927_strisce blu

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*art. 157, co. 6, C.d.S.: “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.

** art. 7, co. 8, C.d.S.: “[…]di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. […]

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