Non risponde l’Ente gestore della strada, (ANAS nel caso di specie), per i danni conseguenti al sinistro stradale causato da un cane randagio. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza 22 giugno 2020, n. 12112, non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 del Codice Civile*, in capo all’ANAS poiché nel caso concreto non è esercitabile un effettivo potere di governo sull’elemento, (il cane randagio nel caso in commento), che il ricorrente sosteneva essere sottoposto alla custodia da parte dell’Ente. In particolare, non è possibile esercitare detto potere in una strada extraurbana, ove l’attraversamento degli animali selvatici non può essere né impedito né limitato. Precisa ancora la Corte che detto controllo è possibile soltanto sui tratti autostradali, in ragione delle caratteristiche di quest’ultimi. Pertanto, nessun risarcimento è stato riconosciuto allo sfortunato motociclista.
Per un approfondimento sulla questione contattaci e segui il nostro blog per restare sempre aggiornato, siamo anche su facebook, instagram e linkedin.
*Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

Lascia un commento