Con sentenza emessa il 25 ottobre scorso, il Tribunale Civile di Crotone ha condannato il Condominio a risarcire i danni patrimoniali e non agli eredi di una anziana signora, vittima di una rovinosa caduta dalle scale del palazzo, poi deceduta anche a causa delle ferite riportate dal sinistro.
Secondo parte attrice, la caduta sarebbe stata causata dal distacco della luce lungo il vano scale. Elemento questo che avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla donna che già aveva difficoltà a deambulare.
Si costituiva in giudizio il Condominio, muovendo le proprie difese esclusivamente sul fatto che la signora fosse rovinata lungo le scale solo per le condizioni di salute della stessa e non anche per il distacco della luce, nulla eccependo riguardo il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione del copro scale.
A seguito di una intensa attività istruttoria, il Tribunale si convinceva dell’esistenza del nesso causale tra la mancata illuminazione delle scale ed il sinistro subito dalla donna e per l’effetto condannava il Condominio, (quale responsabile per l’oggetto in custodia ex art. 2051 Codice Civile*), al risarcimento dei danni a favore degli eredi, ridotto però nella misura del 30%, tenuto conto delle condizioni di salute della anziana signora.
*Art. 2051 Cod. Civ.: Danno cagionato da cosa in custodia: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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