Con sentenza del 30 novembre 2020, la Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, ha finalmente chiarito il dubbio interpretativo circa lo “spazio minimo disponibile” all’interno di una cella per ciascun detenuto. Come ormai è noto, a seguito delle numerosi richiami fatti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’Italia circa l’annoso problema del sovraffollamento delle carceri italiane, il recepimento della normativa di cui all’art. 3 C.E.D.U. che stabilisce in 3 metri quadrati lo spazio minimo disponibile garantito a ciascun ristretto all’interno degli istituti penitenziari, e da ultimo l’introduzione dell’art. 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario circa i rimedi risarcitori\riparatori in caso di detenzione inumane, numerosi sono stati i ricorsi presentati a norma dell’art. 35 bis O.P. che hanno, per varie ragioni, creato una certa confusione riguardo i parametri per determinare una condizione di effettivo sovraffollamento o meno.
In particolare, secondo alcuni Tribunali di Sorveglianza, al fine del riconoscimento del risarcimento/ristoro per detenzioni inumane e degradanti, doveva essere preso in considerazioni l’intera superfice della cella al lordo. Secondo altri, invece, da tenere in considerazione era lo spazio effettivamente calpestabile, al netto delle strutture fisse e della mobilia presente nella stanza.
La questione è, evidentemente, di non poco conto. Invero, a secondo delle due diverse interpretazioni, due detenuti che si trovino nella medesima condizione, potrebbero ottenere due provvedimenti diametralmente opposti. Ciò determinerebbe una disparità di trattamento che evidentemente il nostro sistema non può tollerare.
Pertanto, la Corte di Cassazione, riunita nella sua più autorevole composizione, andando a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto, ha chiarito che: «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello”», aderendo, quindi, all’interpretazione più favorevole al ristretto e conforme alla giurisprudenza della Corte E.D.U..
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