Occupazione abusiva e stato di necessità – i parametri dettati dalla Corte di Cassazione

Soddisfare la propria esigenza abitativa rientra tra i diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Carta Costituzionale. Tuttavia, spesso molti cittadini si trovano nelle condizioni di non poter acquistare una casa, né di prenderla in affitto, né di attendere le lungaggini burocratiche per avere assegnato un alloggio popolare. Da qui nasce in Italia la cosiddetta “emergenza casa“, sfociata nella sempre più dilagante piaga degli immobili occupati abusivamente.

Premettendo che il legislatore punisce severamente chi invade l’altrui proprietà, stabilendo la pena della reclusione da uno a tre anni e con multa da € 103,00 a € 1.032,00 per chiunque commetta il reato di cui all’art. 633 del Codice Penale, tutelando in questo modo la proprietà sia pubblica e sia privata, è pur vero che vi sono ipotesi in cui “l’occupante” sia stato costretto a commettere l’illecito per reperire una sistemazione per se stesso e per i propri familiari. Come interviene, quindi, ordinamento giuridico?

Sussiste in questo caso la scriminante dello stato di necessità, art. 54 del Codice Penale, poiché l’occupazione dell’immobile è finalizzata per sopperire all’esigenza abitativa dell’occupante e dei suoi familiari, specie se minorenni. Invero, la ratio della norma in commento impone il necessario bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Da un lato abbiamo l’interesse tutelato dalla norma di cui all’art. 633 c.p. che tutela l’altrui proprietà, dall’altro abbiamo il diritto di abitazione in capo all’occupante. Diritto, è bene ricordare, rientrante tra i diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Carta Costituzione.  

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere la scriminante dello stato di necessità quando sussistono determinate circostanze. Di recente, infatti, la Corte Suprema di Cassazione, sez. II penale, con la sentenza n. 46054/2021 del 23/11/2021, ha ribadito che: “l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.”. Continua ancora la Corte: “sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa

Il Giudici di legittimità indicano i parametri da utilizzare per la ponderazione degli interessi in gioco, delimitando, per l’effetto, l’ambito applicativo della citata scriminante.

Di seguito la sentenza in commento

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