La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II Civile, (sent. n. 10505/2024, sotto allegata per intero), ha finalmente posto fine ad una lunga diatriba giurisprudenziale che vedeva contrapposti da un lato i cittadini, ricorrenti avverso migliaia di verbali elevati per violazione dei limiti di velocità, dall’altra le amministrazioni locali (Comuni e Province per lo più) che di contro resistevano in giudizio a difesa delle loro ragioni, (ma anche e soprattutto per la tenuta dei propri bilanci).
La vexata quaestio ruota su due termini apparentemente sinonimi, ma in realtà profondamente differenti, che sono: “approvazione” e “omologazione”. Invero, gli strumenti utilizzati dalle FF.OO. per misurare la velocità di percorrenza di un veicolo lunga la pubblica via, (comunemente noti come autovelox) devono superare un lungo iter amministrativo, atto a garantire la perfetta taratura dello strumento elettronico a garanzia, ovviamente dei cittadini e del rispetto della legge. Orbene, come è facile immaginare, prima di ottenere l’omologazione ministeriale v’è una serie di passaggi prodromici e provvisori che spesso, sfruttando le pieghe della normativa, hanno indotto alcune Amministrazioni Pubbliche ad accelerare i tempi e provvedere all’installazione degli autovelox sulla base di semplice decreto dirigenziale di approvazione, (dato sulla base del prototipo e senza aver effettuato alcun controllo sulla taratura).
La normativa sul punto prevede che: “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […], come precisato dal regolamento”, (si veda l’art. 142 del Codice della Strada, rinviando all’art. 192 del reg. di att. al c.d.s.). Pertanto, soltanto l’omologazione ministeriale può garantire che le apparecchiature utilizzate per il rilievo della velocità dei veicoli rispettino i requisiti legali sopra richiamati.
Errato, dunque, l’orientamento giurisprudenziale che considerava equipollente l’autorizzazione dirigenziale all’omologazione ministeriale, essendo la prima parte del procedimento amministrativo per ottenere la seconda. Evidentemente, detto orientamento si era affermato per salvaguardare le Pubbliche Amministrazione da una pioggia di ricorsi giudiziari, con notevole nocumento per le casse dell’Ente. Tuttavia, con la pronuncia di legittimità sopra richiamata, non vi sarà più scapo per qualsiasi verbale redatto sulla base di un accertamento effettuato da un autovelox approvato e non anche omologato, fatta salva la compensazione delle spese, statuita anche con la sentenza n. 10505/2024, (sic!).
La sentenza riportata segna una presa di posizione importante a favore degli automobilisti e cittadini, i quali potranno adire l’Amministrazione Giudiziaria per chiedere l’annullamento dei verbali per eccesso di velocità redatti in frode alla legge.
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