Il Natale è alle porte accompagnato sicuramente da gioia, riunione, felicità, ma anche una bella dose di stress e timori.
Una delle principali fonti di preoccupazione risulta essere la faticosa scelta del “regalo perfetto”. Il dono, la donazione in lingua giuridica, ha origine antichissima. In epoca romana addirittura consacrata dalla c.d. traditio, ovvero la consegna materiale del bene. All’interno di tale articolo si vuole augurare un sereno Natale, portando alla vostra attenzione i rischi cui si può incombere nella cattiva ricerca di un regalo.
No. Riciclare un regalo non è reato, tuttalpiù può configurare una grossa figuraccia se riconsegnato al mittente.
Scherzi a parte, la domanda è: quali regali possono costituire reato e quale tipo di reato?
Il primo rischio sarebbe quello di incappare nell’art. 648 c.p., ovvero nella “ricettazione”. In un certo senso potremmo collegarci alla battuta di prima, chiaramente qualora il bene ricevuto precedentemente sia frutto di un furto e noi, accettandolo, successivamente l’abbiamo regalato ad un soggetto terzo. In tal caso si configura il reato di ricettazione in quanto “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a €10.329. […]”.
Da questo primo punto occorre fare una precisazione: occhio a cosa si acquista e da dove si acquista il bene. Il nostro Codice penale, di fatto, all’art. 712 c.p. rubricato “Acquisto di cose di sospetta provenienza”, invita il soggetto ad accertarsi preventivamente, con dovuta diligenza, della legittima provenienza del bene. Tale norma mira ad evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio. In tale fattispecie di reato è sufficiente il comportamento colposo che sta a monte dello stesso acquisto o ricezione e, cioè, il mancato accertamento della legittima provenienza degli oggetti. Sicuramente, il suggerimento che sentiamo di darvi, sta nel porsi qualche domanda prima di acquistare un profumo di marca a prezzo stracciato da un venditore ambulante, oppure ad effettuare ulteriori acquisti in circostanze anomale e sospette.
Il secondo tipo di reato, che potrebbe configurarsi, è quello della corruzione, ex art. 318 c.p.. La questione è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso il caso di un uomo condannato per il reato di corruzione in atti giudiziari, contestato per avere corrotto il direttore del dipartimento di prevenzione Asp, perché questi, in cambio di due latte di olio e di una cassetta di castagne, si adoperasse per diminuire l’importo delle multe elevate dagli ispettori a carico di un’azienda impegnata in un cantiere edile. Secondo i giudici supremi, non è configurabile il delitto di corruzione nel caso di consegna di beni o utilità di modico valore (nella specie, lattina di olio e busta di castagne). Secondo i giudici supremi, non è configurabile il delitto di corruzione nel caso di consegna di beni o utilità di modico valore (nella specie, lattina di olio e busta di castagne). La Corte ha, inoltre, precisato che, per far scattare il reato di corruzione, è necessario che tra la promessa (o la consegna) di denaro o di altra utilità non dovute al pubblico ufficiale ed il compimento dell’atto contrario al dovere di quest’ultimo vi sia una correlazione, un nesso di causa ed effetto. Per il reato non è richiesto che vi sia una proporzione tra le due prestazioni oggetto dell’accordo (sicché, ben potrebbe essere illegittimo un regalo del valore di 500 euro a fronte di un vantaggio di 50.000 euro). L’importante è che vi sia la prova di un accordo corruttivo. Se quindi non è possibile dimostrare un nesso di corrispettività tra la promessa del compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale ed il “regalino” (denaro o altra utilità in natura), non c’è alcun rischio.
Il terzo, attualissimo, è costituito dall’invio di materiale pornografico amatoriale non richiesto. Purtroppo, con il progresso della tecnologia si è arrivati anche al regresso sociale, pensando ancora che una foto, oppure un video piccante, possa essere un regalo apprezzato, o addirittura tacitamente richiesto e voluto.
Fare sexting, (ovvero l’invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare), non è un reato quando entrambe le parti di comune accordo decidono di farlo, di proseguirlo e terminarlo nella totale libertà e nel totale rispetto dei propri corpi e delle proprie volontà, nonché nei limiti stabiliti dalla legge. Potete immaginare quale sia il reato configurabile per il mittente del materiale non richiesto? Esattamente. Violenza sessuale, ex art. 609bis c.p.. Pensavate molestia, vero? Invece no. Come hanno chiarito i Giudici di legittimità, si tratta di violenza sessuale anche senza contatto fisico. La pronuncia della Cassazione 25266/2020 emessa l’8 settembre va nella direzione più volte sollecitata dalle associazioni contro la violenza di genere, ovvero il riconoscimento del reato anche nelle ipotesi in cui aggressore e vittima non siano stati fisicamente vicini.
Detto ciò, potete star pur certi che nessun reato si configura donando ai vostri cari la vostra presenza, il vostro amore e il vostro supporto, se poi volete regalare una bella vacanza oppure un buon libro, se non una pianta, non siamo noi e neppure la legge a vietarvelo.
Godetevi le vacanze, ricordate sempre che qualora doveste incappare in uno o altri spiacevoli equivoci noi ci siamo per fornire aiuto, ascolto e supporto ad ogni vostra esigenza.
Di Cataldo Antonio Fonti, Avvocato Praticante
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FONTI:
Cass. pen., sez. III, sent. 8 settembre 2020, n. 25266
Cass. pen., sez. VI, sent. 28 dicembre 2021, n. 47216

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