Danneggia la saracinesca di un magazzino. Sussiste l’aggravante del bene esposto alla pubblica fede?

Con sentenza n. 26858/2017 la Corte di Cassazione, sez. II Penale, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale dominante secondo il quale non sussiste l’aggravante del bene esposto alla pubblica fede, (art. 625, co. 1, n. 7, c.p.), nell’ipotesi di oggetti che per la loro naturale destinazione si trovano sulla pubblica via, come la saracinesca di un magazzino nel caso in esame, ovvero la vetrata di un bar che dà sulla strada ed elementi simili.

Tuttavia, si deve evidenziare che esiste un secondo orientamento, invero minoritario, il quale riconosce l’esposizione alla fede pubblica di ingressi, vetrate e saracinesche, ovvero di tutti quei beni che si trovano, anche momentaneamente, fuori dal potere di controllo e di vigilanza del proprietario e restano, pertanto, affidate all’altrui senso di onestà.

Si ricorda che il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. è stato oggetto di modifica da parte del Legislatore con il d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, depenalizzando la forma c.d. “semplice“, mantenendo, invece, la forma c.d. “aggravata“, com’è nel caso trattato dalla Corte di Cassazione.

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