Con Ordinanza del 6 marzo 2018 il Tribunale di Catania – sez. II Penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis c.p., (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché non applicabile nei giudizi di competenza del Giudice di Pace.
Accogliendo l’appello proposto dai legali del nostro Studio, ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del presente giudizio, il Tribunale ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale. Attendiamo, quindi, la pronuncia della Consulta sul punto.
Leggi l’intero testo dell’Ordinanza: Tribunale di Catania – ord. 6.3.18;
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