Separazioni e divorzi, ecco come cambia l’assegno all’ex coniuge

La Corte di Cassazione ritorna su un argomento sempre di grande interesse ed attualità, l’assegno di divorzio.

In particolare, la Prima sezione civile, con le sentenze 24932, 24934 e 24935 del 2019 avente il medesimo relatore, (Lamorgese), ribadisce l’orientamento già tracciato dalle precedenti pronunce della Corte Suprema, tra le quali Cass. Civ. n. 11504/2017 e, più autorevolmente, con le Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui il criterio-guida per attribuire l’assegno di divorzio all’ex coniuge è quello della «indipendenza economica». Pertanto, si considera adeguato l’assegno divorzile che riesca a dare all’ex coniuge economicamente svantaggiato un livello di vita dignitoso ed indipendente.

Secondo la Cassazione, dunque, l’assegno di divorzio mantiene soprattutto una funzione assistenziale, aiutando l’ex economicamente non autosufficiente. Nel calcolo dell’importo da attribuire va, inoltre, dimostrato e provato il contributo fattuale dato dal coniuge per garantire il livello reddituale del nucleo familiare, anche se monoreddito. Si dà valenza economica, quindi, alle scelte fatte dai coniugi per la ripartizione dei ruoli e dei compiti durante il matrimonio. Si pensi al coniuge che abbia sacrificato le sue aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in modo decisivo a formare il patrimonio comune e quello dell’altro coniuge. In questo caso occorre valutare il contributo dato, anche se di natura non meramente economica.

Alla luce delle superiori considerazioni, sembra abbandonato del tutto il precedente orientamento giurisprudenziale, (si veda SS.UU. 11490 – 11492 del 1990), secondo il quale l’ex coniuge benestante doveva garantire all’altro il medesimo tenore di vita, trasformando di fatto l’assegno quasi in un «prelievo forzoso» proporzionale ai redditi.

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