La Corte di Cassazione ritorna su un argomento sempre di grande interesse ed attualitร , l’assegno di divorzio.
In particolare, la Prima sezione civile, con le sentenzeย 24932, 24934 e 24935 del 2019 avente il medesimo relatore, (Lamorgese), ribadisce l’orientamento giร tracciato dalle precedenti pronunce della Corte Suprema, tra le quali Cass. Civ. n. 11504/2017 e, piรน autorevolmente, con le Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui ilย criterio-guida per attribuire lโassegno di divorzio all’ex coniuge รจ quello della ยซindipendenza economicaยป. Pertanto, si considera adeguato l’assegno divorzile che riesca a dare all’ex coniuge economicamente svantaggiato un livello di vita dignitoso ed indipendente.
Secondo la Cassazione, dunque, lโassegno di divorzio mantiene soprattutto una funzione assistenziale, aiutando lโex economicamente non autosufficiente. Nel calcolo dell’importo da attribuire va, inoltre, dimostrato e provato il contributo fattuale dato dal coniuge per garantire il livello reddituale del nucleo familiare, anche se monoreddito. Si dร valenza economica, quindi, alle scelte fatte dai coniugi per la ripartizione dei ruoli e dei compiti durante il matrimonio. Si pensi al coniuge che abbia sacrificato le sue aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, contribuendo in modo decisivo a formare il patrimonio comune e quello dell’altro coniuge. In questo caso occorre valutare il contributo dato, anche se di natura non meramente economica.
Alla luce delle superiori considerazioni, sembra abbandonato del tutto il precedente orientamento giurisprudenziale, (si veda SS.UU. 11490 – 11492 del 1990), secondo il quale l’ex coniuge benestante doveva garantire all’altro il medesimo tenore di vita, trasformando di fatto lโassegno quasi in un ยซprelievo forzosoยป proporzionale ai redditi.
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