Maltrattamenti in famiglia anche sul luogo di lavoro

Con sentenza n. 23104/2021 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la fattispecie dei “maltrattamenti in famiglia“, di cui all’art. 572 del Codice Penale, nel caso dove le condotte delittuose si siano verificate all’interno di una piccola azienda, allorquando il rapporto tra datore di lavoro e dipendente è particolarmente stretto.

Ed invero nel caso in commento, secondo i Giudici di Legittimità, assume i connotati di un rapporto di para-familiarità quello instauratosi tra il titolare di farmacia ed i suoi dipendenti. Questo per via del ridotto numero di quest’ultimi, (in genere uno o due unità massimo), e per il numero di ore giornaliere trascorse a stretto contatto tra le parti. Condizioni che inevitabilmente generano la nascita di un rapporto di fiducia tra il titolare dell’attività ed il dipendente, assimilabile a quello che si crea in famiglia.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, le azioni vessatorie poste in essere dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti durante l’orario di lavoro, il c.d. mobbing, integra il reato di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui si verifichi all’interno di un contesto aziendale di piccole dimensioni.

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