Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha finalmente diramato ogni dubbio circa l’applicabilità della norma introdotta con il comma 3 dell’art. 221 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020.
Con nota dirigenziale del 24 febbraio 2022, infatti, il Ministero ha valutato conforme alla legge il rifiuto da parte di alcune cancellerie civili del pagamento del C.U. mediante marca da bollo, costringendo di fatto l’avvocato ad effettuare un secondo pagamento mediante le modalità telematiche (PagoPA e F23).
Sempre con la medesima nota, il Ministero chiarisce le modalità per richiedere il rimborso del C.U. pagato nelle ricevitorie Lottomatica.
Ulteriore stretta, dunque, verso i pagamenti i contanti ed una forte spinta verso la completa digitalizzazione del processo civile.
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